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valori
Ventennale Città del Vino

STATUTO
della Associazione denominata
“RES TIPICA”
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Titolo I
Costituzione, denominazione, sede, durata e scopi
Art. 1
Costituzione e denominazione
1.1 E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile, un’associazione denominata:
Res Tipica”.

Art. 2
Sede
2.1 L’Associazione ha sede in Roma, presso la sede legale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito, ANCI), in Via dei Prefetti n.46.

2.2 Il Consiglio Direttivo ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze e sopprimerle.

Art. 3
Durata
3.1 La durata dell’Associazione è di 50 (cinquanta) anni, a decorrere dalla data della sua costituzione, rinnovabili, e la stessa, salvo quanto previsto dall’articolo 8.5, può essere sciolta soltanto con delibera dell’Assemblea degli Associati.

Art. 4
Scopi
4.1 L’Associazione, d’intesa e in armonia con l’ANCI, è il luogo di rappresentanza delle Associazioni delle Identità a livello istituzionale locale, nazionale e internazionale. La stessa raccoglie, valorizza e mette a sistema le identità territoriali italiane a partire dalle esperienze maturate dalle Associazioni delle Città di Identità aderenti al progetto “Res Tipica” dell’ANCI.

4.2 L’Associazione si propone di salvaguardare e tutelare l’enorme patrimonio ambientale, culturale, turistico ed enogastronomico del sistema delle Autonomie Locali italiane; far conoscere in Italia e nel mondo il patrimonio immateriale, la ricchezza di paesaggi e le qualità dei territori; sostenere in ambito internazionale le iniziative tese a valorizzare il patrimonio ambientale, culturale, turistico ed enogastronomico del sistema delle Autonomie Locali italiane.

4.3 A tal fine, l’Associazione, tra l’altro, può:

  1. promuovere, nei territori, azioni di formazione, consulenza, sensibilizzazione, comunicazione in materia di identità/tipicità, nonché azioni di comunicazione e informazione presso l’opinione pubblica mirate alla conoscenza dei territori, dei centri storici e delle tradizioni e dei saperi locali;
  2. elaborare proposte di soluzione a problemi specifici del sistema delle Autonomie Locali italiane, inerenti il proprio oggetto sociale, da presentare alla classe politica ai diversi livelli e agli organismi istituzionali nazionali ed esteri;
  3. incoraggiare e sviluppare studi e analisi finalizzati a favorire la conoscenza sui temi del marketing territoriale (promozione, tutela e valorizzazione delle identità/tipicità locali) e a supportare le amministrazioni nelle scelte decisionali in materia di sviluppo locale, turismo culturale ed enogastronomia di qualità;
  4. favorire intese con istituti, associazioni, enti scientifici, culturali ed educativi, fondazioni e centri di ricerca e formazione, operanti sulle stesse tematiche in Italia e all’estero.

4.4 Ai fini di quanto sopra, l’Associazione può compiere tutte le attività utili e necessarie al perseguimento dei propri scopi e anche, ove necessario, esercitare in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso, dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti. Con delibera dell’Assemblea, previo parere favorevole dell’ANCI, potrà aderire ad altre Associazioni e/o costituire e/o partecipare ad altri enti, anche a struttura societaria.

4.5 L’Associazione non ha finalità di lucro e durante la sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo diretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Titolo II
Associati o Soci
Art. 5
Associati o Soci
5.1 E’ socio di diritto dell’Associazione, l’ANCI.

5.2 Oltre all’ANCI e ai soci fondatori, come individuati in atto costitutivo, possono essere soci dell’Associazione:

  1. le associazioni di identità, come tali intendendosi le associazioni di enti locali, che perseguano finalità affini o analoghe a quelle di Res Tipica, purchè dotate di proprio statuto, organi democraticamente eletti, criteri selettivi di adesione e purchè adeguatamente rappresentative;
  2. le altre associazioni e/o gli enti di rappresentanza delle autonomie locali, anche non territoriali, quali, a titolo meramente esemplificativo, l’UPI (Unione delle Province Italiane), l’UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Enti, Comunità Montane), la Lega delle Autonomie Locali, l’UNIONCAMERE;
  3. le Camere di Commercio, le Università, gli Istituti di ricerca e le Fondazioni, anche bancarie, le associazioni e gli enti di rilevanza nazionale ed internazionale che condividono le finalità di Res Tipica e dichiarano di volerle attivamente sostenere.

5.3 I soggetti sub 1), all’atto dell’ammissione, acquistano lo status di “socio ordinario”; i soggetti sub 2) e 3), all’atto dell’ammissione, acquistano lo status di “socio sostenitore”.

5.4 Sulla domanda di ammissione si pronuncia, a maggioranza semplice, il Consiglio Direttivo. L’eventuale diniego non deve essere motivato.

5.5 L’adesione ha durata annuale ed è automaticamente rinnovata, salvo recesso o decadenza di cui al successivo art. 6.

 

 

Art. 6
Recesso e decadenza
6.1 L’Associato può recedere in qualunque momento dall’Associazione, con effetto immediato, e salvo adempimento degli interi obblighi contributivi maturati per l’anno in corso, dandone formale comunicazione al Presidente.

6.2 La qualità di Associato viene automaticamente meno in caso di mancato adempimento, anche di una sola volta, agli obblighi contributivi. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, il mancato o irregolare adempimento degli obblighi contributivi sospende automaticamente qualunque diritto connesso allo status di Associato (ivi compresa la partecipazione del proprio rappresentante al Consiglio Direttivo), senza necessità di alcuna pronuncia e/o comunicazione da parte dell’Associazione e dei suoi organi.

6.3 E’ facoltà insindacabile del Consiglio Direttivo deliberare la decadenza degli Associati per altri motivi. In questo caso, la deliberazione deve essere assunta con una maggioranza dei ¾ dei componenti il Consiglio Direttivo.

6.4 In ogni caso di recesso o decadenza, nulla sarà dovuto all’Associato recedente o decaduto.

Titolo III
Organi dell’Associazione
Art. 7
Organi
7.1 Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli Associati (o soci);
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

Art. 8
Assemblea degli Associati  o Soci
8.1 L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente mediante lettera, telegramma, fax, e.mail o altro mezzo ogniqualvolta sia ritenuto utile, con preavviso di almeno 7 giorni. L’Assemblea prevista per la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente deve essere convocata con un preavviso di almeno 15 giorni.

8.2 L’Assemblea è, altresì, automaticamente convocata qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 degli Associati mediante avviso da inviarsi, a mezzo raccomandata a/r, a tutti gli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima della stessa. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Per convocare o prendere parte all’Assemblea occorre essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi. Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato, purché quest’ultimo sia in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi.

8.3 Ai fini deliberativi, è previsto che:

  1. ANCI, i soci fondatori e i soci ordinari hanno diritto a 1 (uno) voto ogni 20 (venti) o frazione di 20 (venti) enti aderenti per le Associazioni con meno di 250 aderenti; le Associazioni con più di 250 (duecentocinquanta) enti aderenti hanno diritto a 1 (uno) voto ogni 35 (trentacinque) o frazione di 35 (trentacinque) enti aderenti. Nessun socio, tuttavia, può rappresentare più del 20% del totale dei voti rappresentati dagli Associati;
  2. i soci sostenitori partecipano all’Assemblea con i propri rappresentanti, ma senza diritto di voto.

8.4 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo; delibera a maggioranza semplice dei voti spettanti ai presenti. Le modifiche del presente Statuto possono essere adottate solo a maggioranza dei voti spettanti agli Associati, purché con il voto favorevole di ANCI. Salvo quanto al successivo punto 5, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti agli Associati, purché vi sia compreso quello di ANCI.

8.5 Nel caso di palese impossibilità di funzionamento dell’Associazione (per mancata approvazione dei bilanci consuntivi relativi a due esercizi consecutivi; per mancato raggiungimento del quorum costitutivo dell’Assemblea per più di tre sedute consecutive; per mancata formazione degli organi associativi trascorsi sei mesi dalla loro naturale scadenza; per il venir meno dei ¾ degli associati; per qualunque altro motivo che impedisca il regolare e/o corretto funzionamento dell’Associazione), i poteri di scioglimento della stessa sono rimessi all’ANCI, che dovrà informare gli altri Associati delle proprie deliberazioni in merito.

8.6 L’Assemblea, oltre a deliberare in materia di modifiche del presente statuto e in materia di scioglimento, approva il piano annuale di attività e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo; ratifica l’eventuale nomina del Comitato delle Identità Territoriali; formula gli indirizzi generali e gli obiettivi dell’Associazione; esercita gli altri poteri previsti dal presente Statuto.

8.7 Quando è regolarmente convocata e costituita, l’Assemblea rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

8.8 Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa e dal segretario verbalizzante. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 9
Consiglio Direttivo
9.1 Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti (o loro delegati) dell’ANCI, dei Soci fondatori e di quelli ordinari, ed è presieduto dal Presidente della Associazione.

9.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, telegramma, fax, e.mail o altro mezzo, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni,  ogniqualvolta sia ritenuto utile e necessario. Il Consiglio Direttivo è altresì automaticamente convocato su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, mediante avviso da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima e che contenga l’indicazione dei temi che si intendono trattare.

 

9.3 Il Consiglio Direttivo:

  1. delibera il piano annuale di attività e il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione;
  2. approva il budget;
  3. decide le attività integrative del piano annuale, salvo ratifica da parte dell’Assemblea;
  4. programma l’organizzazione degli eventi e delle iniziative;
  5. approva gli eventuali regolamenti interni;
  6. nomina e revoca, salvo ratifica dell’Assemblea, e previo parere favorevole dell’ANCI, i componenti dell’eventuale Comitato delle Identità Territoriali, determinandone funzioni, competenze e funzionamento;
  7. può nominare, su proposta del Presidente, uno o più Vice-Presidenti, di cui uno con poteri vicari;
  8. esercita tutti i poteri non spettanti, in base alla legge o al presente Statuto, ad altri organi.

9.4 Salvo quanto più avanti, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere relative alle materie sub 1), 2), 5) e 6) necessitano del voto favorevole del rappresentante dell’ANCI. In caso di voto contrario dell’ANCI, le stesse possono essere assunte solo con una maggioranza dei ¾ dei componenti il Consiglio Direttivo. Nei casi di parità, prevale il voto del Presidente.

9.5 Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante.

Art. 10
Presidente
10.1 Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo  e/o della Giunta Esecutiva, cui dovrà riferire alla prima riunione successiva.

10.2 Il Presidente è eletto dall’Assemblea, con il voto favorevole dell’ANCI. Lo stesso deve essere scelto tra i Presidenti delle Associazioni di Identità aderenti e deve conservare, a pena di decadenza automatica, per l’intera durata del mandato, lo status di amministratore locale. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. La prima volta, il Presidente è nominato in uno all’atto costitutivo.

10.3 In caso di dimissioni, di recesso o di decadenza del Presidente, il Vice-Presidente vicario, qualora nominato, o il Consiglio Direttivo, a pena di decadenza, dovrà provvedere all’immediata convocazione dell’Assemblea per procedere all’elezione del nuovo Presidente.

Art. 11
Organizzazione
11.1 L’Associazione, al di fuori dei propri organi e dell’eventuale Comitato delle Identità Territoriali, non è dotata di una propria organizzazione, ma si avvale delle strutture dell’ANCI ovvero di Res Tipica srl, secondo moduli convenzionali e/o negoziali di volta in volta convenuti.

Art. 12
Durata degli organi e disposizioni varie
12.1 Tutti gli organi scadono contestualmente al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni a far data dalla sua elezione.

12.2 Alla scadenza, i componenti degli organi sono tenuti a garantire la prosecuzione dell’attività fino alla nomina dei nuovi organi.

12.3 Tutti gli incarichi associativi, salvo espressa e motivata deroga da parte dell’Assemblea, sono da considerarsi gratuiti.

Titolo IV
Norme finali
Art. 13
Patrimonio e finanziamento dell’Associazione
13.1 Il patrimonio dell’Associazione è composto da:
(1) gli eventuali contributi previsti da leggi, disposizioni, progetti comunitari, nazionali, regionali, locali;
(2) i contributi pubblici e/o privati volontari o straordinari;
(3) i lasciti o le donazioni, nonché i proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

 

Art. 14
Esercizio Finanziario
14.1 L’esercizio finanziario va dall’1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 15
Libri sociali
15.1 Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:
(a) il libro degli Associati o Soci;
(b) il libro verbale delle Assemblee;
(c) il libro verbali del Consiglio Direttivo.

15.2 I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale.
Art. 16
Norma finale
16.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia ai regolamenti associativi ovvero alle norme del codice civile, se applicabili.

 

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