

Regolamento d’adesione a Res Tipica.
Res Tipica è il progetto ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) di marketing territoriale per la tutela e la promozione dei territori italiani attraverso le loro identità e tipicità.
Il progetto nasce per salvaguardare e promuovere l’ingente patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del nostro Paese, per valorizzare la cultura rurale, per combattere l’omologazione dei luoghi, dei saperi e dei sapori.
ARTICOLO 1
Finalità.
Il progetto Res Tipica ha come oggetto e scopo:
· di promuovere e valorizzare le identità territoriali delle Autonomie locali, in forma singola o associata, che sono classificate come Res Tipica e che, in quanto tali, acquisiscono, il diritto di utilizzare tale denominazione e il relativo marchio figurativo registrato alle condizioni definite in questo regolamento;
· di costituire, per tutte le Autonomie locali che aderiranno un luogo di confronto, di scambio di esperienze e di ricerca che sia anche un laboratorio di idee, finalizzato alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo economico e sociale dei territori italiani;
· di tutelare le identità culturali dei territori italiani ripercorrendo gli avvenimenti storici, le vicende personali, i saperi tradizionali legati alle produzioni tipiche;
· di veicolare i territori italiani all’estero, diffondendo non solo la loro ricchezza e la loro cultura, ma anche progetti di marketing territoriale in grado di attrarre investimenti in loco;
· di rendere le Autonomie locali consapevoli della necessità di conciliare il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale con la necessità dello sviluppo di attività economiche, promuovendo una gestione pubblica in grado di rispondere alle attese dei cittadini e delle imprese già insediate.
ARTICOLO 2
Oggetto.
1. Il depositario del marchio Res Tipica è l’ANCI e il suo uso è sottoposto alla disciplina della legge 929/1942 e successive modifiche. Pertanto, il marchio non può essere in nessun modo utilizzato da terzi senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’ANCI.
2. L’adesione al regolamento di Res Tipica e dell’Associazione cui l’Ente aderisce deve essere approvata dall’Assemblea (Consiglio Comunale, Consiglio Provinciale, etc.) con delibera.
3. I Comuni aderenti ad una delle Associazioni delle Città di Identità aderiscono automaticamente a Res Tipica per il tramite dell’Associazione senza domanda d’adesione ulteriore.
ARTICOLO 3
Condizioni di ammissione delle Associazioni.
1. Per la concessione del marchio Res Tipica le Autonomie locali interessate all’atto della richiesta di adesione, dovranno presentare un progetto diretto ad individuare l’esistenza di identità caratteristiche del territorio e il loro stretto legame con la storia e la cultura del territorio stesso, nonché della omogeneità delle caratteristiche per i singoli Enti.
2. L’approvazione della domanda d’adesione è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di esito positivo, le Autonomie locali interessate saranno autorizzateall’uso del marchio.
3. Le domande vanno inviate a:
ANCI – Res Tipica, Via dei Prefetti 46, 00186 Roma.
ARTICOLO 4
Soggetti gestori.
1. Per l’esame delle domande di ammissione è istituito un Comitato Tecnico Scientifico formato da riconosciute personalità operanti nel campo del marketing territoriale, del turismo culturale e dell’enogastronomia di qualità, nonché da una rappresentanza delle Associazioni delle Città di Identità.
ARTICOLO 5
Compiti dei soggetti gestori.
1. Il Comitato Tecnico Scientifico valuta le candidature di ammissione delle Autonomie locali. Al Comitato Tecnico Scientifico spetta anche il compito di istruire le pratiche di recesso e di esclusione delle Associazioni che non soddisfano più i criteri stabiliti in questo regolamento.
ARTICOLO 6
Cause di esclusione e recesso.
1. E’ causa di esclusione dell’Associazione dal progetto Res Tipica la mancanza sopravvenuta di requisiti necessari all’ammissione di cui all’articolo 3.
2. Le Autonomie locali recedono da Res Tipica nello stesso momento in cui recedono o vengono escluse dall’Associazione a cui hanno aderito.
L’Ente locale recedente è comunque tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni già assunte fino alla esecutività del recesso.
Roma, ottobre 2006
Il Presidente dell’ANCI
Leonardo Domenici